1. E' costituita, con gli scopi di cui al seguente art. 3, la Associazione "Corale Santa Maria Ausiliatrice" della Parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice con sede in Roma, P.za Santa Maria Ausiliatrice, 54.
2. La durata dell'associazione è illimitata. L'anno sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.
3. La Corale, costituita nella figura di associazione privata di fedeli, come previsto dal Codice di Diritto Canonico, è apolitica, non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:
a) animare e sostenere le celebrazioni religiose, nonchè aiutare e guidare l'Assemblea dei fedeli sempre mediante il canto, inteso come elevazione spirituale;
b) promuovere e sostenere iniziative culturali, ricreative ed incontri comunitari;
c) diffondere e proporre la pratica della musica corale e strumentale..
4. Fanno parte della Corale tutti coloro che operano nell'ambito della corale stessa, senza condizioni di età, nazionalità, e vi abbiano volontariamente aderito rinunziando a qualsiasi compenso per prestazioni personali, in coerenza con la natura ricreativa e dilettantistica della corale.
5. Gli associati si distinguono in:
SOCI ONORARI: persone benemerite a diverso titolo, nominate su proposta del Consiglio della Corale e accettazione da parte dell'Assemblea;
SOCI EFFETTIVI: quanti operano fattivamente alla vita della Corale.
La qualità di soci si perde per recesso e/o esclusione, questa è di competenza del Consiglio della Corale.
6. Gli organi della corale sono:
- l'Assemblea dei soci effettivi con diritto di voto
- il Consiglio della Corale
L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio della Corale nella sede della corale o in altra sede, mediante avviso da comunicarsi almeno tre giorni prima, tramite il mezzo che il Consiglio della Corale riterrà opportuno. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo, ove non sia la sede, della seduta sia in prima che in seconda convocazione; l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio della Corale almeno una volta ogni anno. L'Assemblea ordinaria può essere convocata su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 degli associati. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con intervento di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera senza alcuna formalità prestabilita e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio della Corale, sempre con le modalità di cui sopra, ogni volta che questo lo ritenga opportuno, inoltre, per deliberare eventuali modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento della Corale.
7. Le delibere dell'Assemblea ordinaria dovranno essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei votanti e quelle di competenza dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
8. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente e in caso di assenza dal Vice Presidente. Il presidente, in caso di votazione, nomina, inoltre, due Scrutatori ed un Segretario dell'Assemblea. Le deliberazioni, ove il Presidente lo ritenga, possono essere prese mediante espressione di voto particolare.
9.Il Consiglio della Corale è composto da sette membri di cui cinque eleggibili, che durano in carica due anni e sono rieleggibili, e due di diritto. Il Consiglio della Corale elegge tra i propri componenti un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario Tesoriere. Il Parroco di S.M. Ausiliatrice, od un suo delegato confratello, ed il Direttore della Corale, sono membri di diritto. Il Consiglio della Corale è convocato dal Presidente nella sede sociale o altrove, tutte le volta che appare opportuno e ne faccia richiesta almeno 2/3 dei componenti. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei membri e le decisioni debbono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti
I verbali delle riunioni del Consiglio della Corale sono trascritte in un apposito libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
10. Il Presidente ha la rappresentanza della Corale. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo rappresenta in sua assenza.
11. Il Segretario Tesoriere sovrintende alle funzioni amministrative e a quelle contabili ed è responsabile della gestione finanziaria.
12. Il Consiglio della Corale delibera in ordine all'amministrazione dei nuovi soci.
13. Il Consiglio della Corale emanerà il Regolamento dell'Associazione contenente norme tecnico - amministrative e di comportamento, e non potrà emanare norme in deroga al presente statuto.
14. Il patrimonio della Corale è costituito da eventuali contributi o erogazioni da parte degli associati, enti o privati. Il patrimonio della Corale, sotto qualsiasi forma costituito, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'Art. 3 del presente statuto.
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